elezione rlsIn data 6 ottobre 2014 sono stati pubblicati 3 nuovi interpelli in merito alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nel dettaglio sono stati forniti chiarimenti circa:

  • nomina, revoca e durata in carica;
  • modalità di elezione nelle aziende con più di 15 lavoratori;
  • possibilità di eleggere un RLS a livello di gruppo.

Al primo quesito formulato dall'Unione Sindacale di Base dei VV.F., a seguito del passaggio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico, la Commissione per gli interpelli risponde ricordando che il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro interviene definendo esclusivamente, per il RLS, quali siano i soggetti eleggibili in azienda, in funzione del numero di lavoratori (più o meno di 15 lavoratori) e della presenza di rappresentanze sindacali al suo interno, il numero di RLS ed introducendo la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale. Tutti gli altri aspetti invece, tra cui le modalità di elezione e la durata in carica, sono invece disciplinati alla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda.

Alla luce di tali presupposti la Commissione stabilisce che in caso tale contrattazione sia assente o la precedente abbia perso i termini di efficacia, continua comunque ad avere valore le precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività; di conseguenza i RLS, il cui mandato a seguito del superamento del contratto collettivo applicabile sia scaduto, potranno continuare ad operare in qualità di rappresentanti sino a che non si procederà ad una nuova elezione o designazione sulla base di una nuova regolamentazione contrattuale.

Qualora invece, come nel caso presentato, siano venute meno le rappresentanze sindacali in azienda a seguito del passaggio da un regime privato a uno pubblico, sarà necessario procedere ad una elezione diretta dei RLS tra i lavoratori per poi procedere ad una nuova elezione o designazione quando interverrà il contratto nazionale.

In un altro quesito, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, chiede di conoscere  se all'interno di un azienda con più di 15 lavoratori sia possibile procedere all'elezione diretta da parte dei lavoratori del RLS o sia necessario procedere alla designazione nell'ambito delle rappresentanze sindacali. A tal proposito, la commissione richiamando quanto espressamente previsto dall'art. 47 comma 4 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., indica quale unica soluzione percorribile, l'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali; solo se queste non siano presenti in azienda si potrà procedere ad un elezione diretta.

Con il quesito n° 17/2014, formulato dall'Associazione Bancaria Italiana, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di provvedere alla designazione di RLS anche a livello di insiemi di aziende facenti riferimento ad un unico gruppo, con l'obiettivo di assicurare a tutte le aziende facenti parte, anche se di piccole dimensioni, la presenza di tale figura. A tal proposito la Commissione per gli interpelli, si esprime non escludendo del tutto tale possibilità ed individuando tuttavia la necessità di definire tale figura (RLS di gruppo) nell'ambito di un nuovo Accordo Sindacale del settore del credito, garantendo pur sempre il numero minimo di RLS stabilito dall'art. 47 comma 7 del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro e le attribuzioni ad essi attribuite dall'art. 50 dello stesso decreto legislativo.

Leggi il testo integrale dell'interpello n°16/2014 in materia di nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Leggi il testo integrale dell'interpello n°17/2014 in materia di rappresentante dei lavoratori di gruppo

Leggi il testo integrale dell'interpello n°18/2014 in materia di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

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