Lo Studio Tecnico Mastromauro, attraverso un'attenta progettazione, eroga, a Roma ed in tutto il territorio nazionale corsi di formazione e di aggiornamento per preposti alla sicurezza garantendo:
- un ottimo rapporto qualità-prezzo;
- personale docente di comprovata capacità didattica, altamente qualificato, con pluriennale esperienza nel campo della consulenza alle aziende e della formazione e costantemente aggiornato sugli aspetti tecnici e normativi, nel rispetto dei "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" dettati dal Decreto interministeriale del 6 Marzo 2012;
- una elevata qualità dei contenuti che garantisca sempre e comunque un percorso formativo e di aggiornamento professionale e completo;
- conformità ai requisiti normativi dettati dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L'attività di formazione erogata dallo Studio Tecnico potrà essere svolta:
- presso la propria sede o altre sedi idonee, facili da raggiungere anche con i mezzi pubblici, confortevoli ed accoglienti;
- presso le sedi messe a disposizione dall'azienda richiedente.
Non esitate a contattare lo studio tecnico
telefonicamente al +39 0692928156 o all'indirizzo email
verrete ricontattati da un nostro tecnico al fine di poter formulare un'offerta economica effettivamente commisurata alle vostre reali esigenze e per poter concordare la migliore soluzione in termini di luogo e tempistiche di svolgimento dei corsi, riducendo in tal modo l'impatto in termini organizzativi ed economici che tale attività può avere sulla azienda.
Il preposto alla sicurezza - definizione
Il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro ha delineato con maggiore chiarezza la figura di preposto, descritta in maniera più superficiale dal D.Lgs. 626/94, fornendo all'art.2 comma 1 lett. e una definizione più completa e individuando con l'articolo 19 un elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto.
Alla luce del D.Lgs. 81/2008 il preposto è definito in maniera univoca quale "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"
La formazione del preposto alla sicurezza
L'art. 37 comma 7 stabilisce che i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
In seguito l'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha stabilito che la formazione dei preposti deve:
- essere aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori;
- avere durata minima di 8 ore;
- affrontare i seguenti contenuti:
- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Il preposto alla sicurezza dovrà inoltre frequentare un corso di aggiornamento della formazione della durata di 6 ore, da effettuare con frequenza quinquennale, aggiuntivo rispetto a quello previsto per i lavoratori, i cui contenuti dovranno essere declinati in relazione ai compiti da questi svolti in materia di salute e sicurezza del lavoro.