La Regione Friuli Venezia Giulia ha interrogato la Commissione per gli Interpelli sull'applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 87 comma 2, lettera c), del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro qualora l'utilizzo dell'attrezzatura in mancanza di specifica formazione ed addestramento sia ascrivibile al datore di lavoro.
L'articolo 71 comma 7, lettera c) del D.lgs.81/2008 e s.m.i. inserito all'interno del titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale" sancisce l'obbligo in capo al datore di lavoro, "qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici", di prendere "le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati", mentre l'articolo 73 comma 4 sancisce che tale formazione, informazione ed addestramento debbano essere "tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone".
Il dubbio sulla possibilità di elevare sanzioni anche qualora lo stesso datore di lavoro sia sprovvisto di specifica abilitazione sorge dalla lettura combinata dell’articolo 69 comma 1, lettera e) del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e dell' “Accordo Stato Regioni per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori”.
Infatti il primo dei due riferimenti legislativi definisce operatore "il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso" mentre il secondo titola facendo esplicito riferimento agli operatori (non solo ai lavoratori) in merito all'obbligo di conseguire specifica abilitazione alla conduzione delle attrezzature in esso annoverate.
La Commissione, con l'interpello 1/2020, si esprime in merito asserendo che se da un canto, a partire dall’entrata in vigore del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (che modifica il Testo Unico inserendo anche il datore di lavoro nella definizione di operatore) è vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro annoverata nell' "Accordo Stato Regioni per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori", da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro, dall'altro tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 non possano essere applicate nel caso tali attrezzature siano condotte dal datore di lavoro.
In merito a tale violazione comunque la Commissione per gli Interpelli non esclude l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente.