Con l'interpello n.4 del 2019 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito formulato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) sulla possibilità di inserimento dei dati sanitari, frutto delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in un database aziendale complesso gestito direttamente dal Datore di Lavoro o da un lavoratore appositamente incaricato.
I riferimenti normativi necessari a rispondere al quesito sono gli articoli 25 e 53 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
L'articolo 25 "Obblighi del Medico Competente" stabilisce che “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente” evidenziando chiaramente la necessità di garantire, nel trattamento delle informazioni sanitarie relative al lavoratore, il segreto professionale.
L’articolo 53 “Tenuta della documentazione” consente l'impiago dei sistemi di elaborazione automatica, definendo al comma 2 le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione ed infine sancisce al comma 3 la necessità che la custodia della documentazione, sia essa cartacea o informatica, debba avvenire altresì nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. n.19 del 30 giugno 2003 modificato D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018).
Alla luce di tali considerazione la Commissione conferma la possibilità di conservazione dei dati su supporto informatico ivi compreso il Database tuttavia l'accesso ai dati in esso custoditi dovrà essere possibile, nel rispetto della privacy del lavoratore, al solo medico Competente escludendo di fatto sia il Datore di Lavoro che l'amministratore del sistema.