Il 20 ottobre 2019 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019 "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139." che come recita il titolo introduce alcune importanti modifiche al Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015. Al fine di rendere più chiare le modifiche introdotte da tale normativa il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato una circolare, la n.15406 del 15 ottobre 2019, che meglio evidenzia elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.
Innanzitutto si segnala l'ampliamento dell'elenco delle attività defnite dall'allegato I del DPR 151/2011 che rientrano nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi. Inoltre si segnala che per le attività di nuova realizzazione, fatta eccezione per alcune attività (vedi tabella), l'unico strumento di progettazione ammesso è il citato Codice di prevenzione incendi.
Riguardo invece le modalità di progettazione per le attività esistenti oggetto di modifiche e/o ampliamenti successive alla data del 20 ottobre, si segnala che si mantine la possibilità progettare secondo le normative di tipo tradizionale solo ed esclusivamente se l'applicazione dei requisiti di progettazione previsti dal nuovo codice siano incompatibili con le porzioni dell'attività che non sono oggetto dell'intervento.
Si manitiene tuttavia il doppio binario, ossia la possibilità di applicare le normative tradizionali in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse.
Infine si specifica che le norme allegate al Codice di Prevenzione incendi possano essere usate quale riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.