Con l'interpello n.1/2017 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce in merito alla corretta applicazione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 81/2008 anche alla luce della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 che definisce lecita la "vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza" purchè " ceduto per essere riparato" ad "un rivenditore di tale tipologia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti, ovvero" ad "un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi".
Il riferimento in materia è rappresentato dagli artt. 23 e 72 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro i quali recitano rispettivamente:
Articolo 23
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Articolo 72
1.Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
La commissione chiarisce che sebbene i citati articoli intervengano nel vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale o impianti non conformi, non può essere esclusa la cessione di questi esclusivamente a fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma (purchè il fine sia debitamente documentato) così come per la mera esposizione al pubblico, poichè tali scenari non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative, in considerazione della relativa ratio legis.