Con una propria nota il Ministero dell'Interno ha dato diffusione ad un documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi realizzato a cura di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, del Comitato Italiano Gas, di Federchimica - Assogasliquidi e dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti.
Le indicazioni contenute nel documento sono rivolte a:
- installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzanti GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi).
Pertanto rientrano nel campo di applicazione tutti le aree pubbliche o i luoghi aperti al pubblico all'interno del quale sono presenti strutture fisse o mobili che fanno uso di fonti energetiche (non solo GPL) per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi.
La nota diffusa è articolata come segue:
- Documento inerente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi.
- Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di g.p.l. per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi.
- Allegato B: Utilizzo di impianti a g.p.l. non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto. Estratto dal rapporto Tecnico UNI TR 11426.
Tralasciando i contenuti di dettaglio degli allegati A e B ci soffermiamo con la presente trattazione sui punti N) e O) trattati dal documento principale inerenti rispettivamente l'informazione e la formazione dei lavoratori e le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio.
In materia di formazione segnaliamo che, così come previsto anche dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, tutti i lavoratori, dipendenti e non (specifica la nota), che operano nell'area del mercato, devono aver ricevuto specifica informazione sui rischi specifici dell'attività e frequentato idoneo corso di formazione per la sicurezza sul lavoro.
Ai "normali" corsi di formazione si aggiunge il corso di formazione, erogato ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 128/2006, cui deve aver partecipato il soggetto/i (titolare dell'esercizio, lavoratore o altro soggetto delegato) addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole.
Mentre in materia di condizioni di esercizio si sottolinea come la nota definisca l'obbligo di tenuta, per ciascun veicolo deve, di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza, registro questo da tenere disponibile per la consultazione da parte degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti.
Nell'ambito delle attività di ispezione e di manutenzione di cui sopra si segnalano:
- le ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL effettuate secondo le istruzioni fomite dai fabbricanti volte alla verifica dell'assenza di screpolature, tagli od altri segni di deterioramento e danni ai raccordi di estremità.
- manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- manutenzione dei condotti di estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi), controllo visivo degli stessi prima di ogni utilizzo e pulizia con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.
Un ultimo appunto è doveroso farlo circa l'obbligo (definito dall'allegato A al document in oggetto) di predisporre per ciascun veiolo almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile. Va da se che la presenza obbligatoria degli esttintori implichi la presenza tra i lavoratori che operano a bordo del veicolo di almento un lavoratore che abbia frequentato il corso per addetto antincendio commisurato al livello di rischio determinato nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda.