Definite con il Decreto Ministeriale 21 Febbraio 2017 le norme tecniche di prevenzione per le attività di autorimessa.
Il Decreto pubblicato il 3 marzo 2017 entrerà in vigore il 4 aprile 2017 e può essere applicato alle attività di autorimessa (area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta, e alla manovra di veicoli), esistenti alla data di pubblicazione dello stesso o di nuova costruzione, con una superficie complessiva coperta superiore a 300 m², individuate con il numero 75 dall'allegato I al DPR n.151 del 1 agosto 2011, n. 151.
Il dettaglio delle norme tecniche è definito all'interno dell'allegato I al DM 21 Febbraio 2017, inserito all'interno del DM del 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" sotto la voce «V.6 - Attività di autorimessa» e si può altresì applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi definite dal DM del 1 febbraio 1986 e dal DM del 22 novembre 2002.