La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è disciplinata dall'art.42 del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, tale articolo stabilisce al comma 5 che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante sia stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
A tal proposito la Regione Marche ha avanzato istanza di interpello onde conoscere il parere della Commissione degli Interpelli rispetto un caso particolare che si è venuto a creare in seguito alla stesura nel settembre del 2011 del Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI-, Confartigianato Imprese, Casartigiani e CLAAI dall’altra.
Nel dettaglio l'accordo stabilisce che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale operi in tutte le aziende che occupano fino a 15 lavoratori all'interno delle quali non sia stato eletto un Rappresentante per la sicurezza aziendale e che non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Alla luce di quanto esposto la Regione Marche chiede di conoscere se, in virtù del divieto di eleggibilità sia passiva che attiva dei soci lavoratori, sia necessario procedere alla designazione di un RLS Territoriale in tutte quelle imprese in cui operano solo ed esclusivamente soci lavoratori.
Considerate le premesse la Commissione per gli Interpelli evidenzia come:
- l'art. 47 comma 2 sancisca l'obbligo di elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sussista in tutte le aziende indipendentemente dal numero di lavortori;
- l'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 equipari al “lavoratore” altresì il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Alla luce di tali considerazione si conclude asserendo che vista laddove il CCNL stabilisca il divieto di eleggibilità sia passiva che attiva dei soci lavoratori, nelle imprese in cui siano presenti solo tali categorie di lavoratori, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.