verifica formazione lavoratoriL'art. 97 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro attribuisce specifici obblighi al Datore di Lavoro dell'impresa affidataria in cantiere ed in particolare il comma 3-ter del citato articolo prescrive che il datore di lavoro, nonché i dirigenti ed i preposti siano in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento delle attività in esso prescritte.

A tal proposito Federcoordinatori (Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza) ha avanzato istanza di interpello per conoscere come il Committente o il Responsabile dei Lavori possa verificare l'adempimento di tale obbligo formativo in capo all'impresa affidataria al fine di ottemperare a quanto prescritto dall'art.100 comma 6-bis del D.Lgs.81/2008.

In merito la Commissione per gli interpelli asserisce che, non avendo il legislatore stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97, la verifica della specifica attività formativa dovrà "avvenire con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria".

Leggi il testo integrale dell'interpello n.7/2016 "modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008."

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