ferroviarioLa Commissione per gli Interpelli, con l'interpello n.2/2016 fornisce un interessantissimo orientamento sul sempre difficile rapporto tra modello organizzativo aziendale funzionale all'erogazione dei servizi offerti e modello organizzativo necessario alla gestione delle emergenze.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato istanza di interpello sulla corretta applicazione del DM n.19 del 24 gennaio 2011 “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.” il quale sancisce che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.

In particolare si chiede se tale obbligo va considerando non mettendo in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno anche in condizioni di emergenza) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992.

A tal proposito la Commissione per gli Interpelli dopo aver premesso che può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata, conclude asserendo che sebbene il modello organizzativo sia una scelta libera del datore di lavoro, l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

A parere dello scrivente, tale interpello, sebbene riferito ad un settore specifico ossia quello ferroviario, risulta anche applicabile a tutte le realtà lavorative per le quali è richesta l'ottemperanza alla sezione IV del capo III del Titolo I del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro ed al DM 388/2003 e di fatto sancisce la necessità di ageguare il modello organizzativo aziendale, qualora insufficiente, in modo tale da garantire una rapida e tempestiva gestione delle emergenze.

Leggi il testo integrale dell'inteprello n. 2/2016 "Pronto soccorso in ambito ferroviario"

 

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