Tra i compiti attribuiti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro al Medico Competente vi è quello di:
1. effettuare la sorveglianza sanitaria anche nel caso in cui "il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi" (art. 41 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
2. visitare "gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi" (art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Su questi due temi la CISL nazionale ha interrogato la Commissione per gli Interpelli chiedendo di conoscere se:
- la richiesta di una visita medica "straordinaria" possa essere effettuata solo ed esclusivamente da un lavoratore per il quale sia attivo, in funzione dell'esito della valutazione dei rischi, un servizio di sorveglianza sanitaria oppure se tale richiesta possa giungere da un qualsiasi lavoratore che svolga la propria attività nel luogo di lavoro in cui il Medico Competente svolga la propria attività;
- la vista degli ambienti di lavoro effettuata da parte del Medico Competente debba riguardare le sole postazioni in cui operano lavoratori esposti a rischi per la salute e soggetti a sorveglianza sanitaria.
Con l'interpello n.8/2015 del 2 novembre 2015 la Commisione chiarisce che:
- la visita medica "straordinaria" può essere richiesta da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che per lo stesso sia attivo un protocollo di sorveglianza sanitaria periodica, e che spetta allo stesso Medico Competente accogliere tale richiesta qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta;
- la visita dei luoghi di lavoro da parte del Medico Competente debba essere estesa a tutti quegli ambienti di lavoro che abbiano una rilevanza per l'ottemperanza all'obbligo, sancito dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, di collaborazione con RSPP e Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi nonchè ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro"