Con l'approvazione del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" sono state introdotte importanti modifiche all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di seguito le principali modifiche racchiuse nell'articolo 20 del citato decreto legislativo:
- Lavoro accessorio (modifiche al comma 8 dell'articolo 3): la modifica interviene specificando che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà essere applicato ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese o professionisti, mentre in tutti gli atri casi si dovrà applicare esclusivamente l'art. 21 dello stesso Decreto Legislativo;
- Volontariato (modifiche al comma 12-bis dell'articolo 3): Il regime di tutela più limitato previsto dall'art. 21 del D.Lgs.81/2008 si applica altresì ai volontari delle associazioni religiose ad ai volontari accolti nell'ambito di programmi internazionale di educazione non formale;
- Datore di lavoro addetto alla gestione delle emergenze (abrogazione del comma 1-bis dell'art.34 e modifiche al comma 2-bis): Con le modifiche apportate si consente al Datore di Lavoro di ricoprire il ruolo di addetto antincendio e/o di addetto al primo soccorso indipendente dal numero di lavoratori occupati;
- Registro infortuni (modifiche all'art.53 comma 6): Abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni a partire dal dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo attuativo del Jobs Act;
- Sanzioni per omessa Sorveglianza Sanitaria e/o formazione dei lavoratori (integrazioni all'art.55): nel caso in cui il Datore di Lavoro o il Dirigente non ottemperino agli obblighi di sorveglianza sanitaria e/o di formazione dei lavoratori previsti dall'art. 18 comma 1 lettera g e dall'art.37 se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati;
- Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (inserimento dell'art.73-bis): sono colmati alcuni vuoti normativi in materia e si disciplinano, mediante specifico Decreto Ministeriale, i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati;
- Formazione del CSP e del CSE (integrazioni all'art.98 comma 3): il modulo giuridico (28 ore) e l'aggiornamento dei coordinatori nei cantieri edili potranno essere effettuati on-line;
- Valutazione del rischio rumore (modifiche all'art. 190 comma 5-bis): per la valutazione del rischio in oggetto l'emissione sonora di attrezzature, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a banche dati approvate dalla Commissione consultiva permanente riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.