La Commissione per gli Intepelli risponde con ad un quesito formulato dalla Federcoordinatori in merito al ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nell'applicazione dell'art.2 del decreto interministeriale del 04 marzo 2013, inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il citato articolo definisce la necessità, nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, di adottare i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I del citato decreto, attribuendo la responsabilità di ottemperare a tale adempimento ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di darne evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.
Fatto salvo che i documenti di cui agli articoli 17, 26 e 96, rispettivamente Documento di Valutazione dei Rischi, Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) e Piano Operativo di Sicurezza (POS) sono redatti a cura dei soggetti destinatari degli obblighi di cui all'art.2 del Decreto Interministeriale a differenza del documento di cui all'art.100 la cui responsabilità grava sul Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, la Federcoordinatori si interroga su quali siano i compiti del CSP in tale decreto.
La Commissione chiarisce che lo stesso allegato XV del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, al punto 2.2.1. lett. b), sancisce che il PSC, di competenza del coordinatore per la sicurezza, debba contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [omissis] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante".
Pertanto, il riferimento all'art. 100 del Testo Unico non è inappropriato rispetto alle finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.
Leggi il testo integrale dell'interpello 01/2015
Leggi il testo completo del Decreto Interministeriale del 04 marzo 2013
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