HACCP obbligo indicazione allergeniNovità anche per bar, ristoranti, pizzerie e mense

Il 14 Dicembre 2014 segna un'importante scadenza per tutti gli operatori del settore alimentare, poichè diventa a tutti gli effetti operativo il Regolamento (UE) N.1169/2011 del 25 ottobre 2011.

La norma, relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introduce importanti novità in materia ed interviene modificando sensibilmente la precedente normativa nazionale in materia il  D.Lgs. 109/1992 "Attuazione delle direttive n.89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari."

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento si segnala innanzitutto l'estensione del campo di applicazione degli adempimenti previsti all'alimento preimballato definito quale "l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio".
Dalla definizione sono tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Tralasciando il dettaglio di tutti gli adempimenti specifici introdotti dalla normativa europea, per la comprensione dei quali è necessario procedere ad una lettura completa ed organica della stessa, è importante  evidenziare tuttavia come il Regolamento n.1169/2011 abbia delle ricadute anche per tutti gli esercizi commerciali che offrano in vendita al consumatore finale o alle collettività alimenti senza preimballaggio o che siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Per tali attvità, in cui rientrano sicuramente bar, ristoranti, pizzerie, mense, ecc., l'articolo 44 del Regolamento sancisce l'obbligo di fornire informazioni relative alla presenza, negli almenti somministrati, dei cosiddetti allergeni ossia qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nel l’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.
Sulle modalità di comunicazione della presenza di allergeni si precisa inoltre che queste non sono state ancora definite in maniera chiara, essendo stata prevista dal regolamento la possibilità, da parte dei singoli Stati Membri, di adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
Tuttavia in prima applicazione è consigliabile integrare tali informazione nel menu, evidenziando con diverso carattere o corpo la sostanza allergenica presente.

Per completezza si segnala altresì che tutto ciò è in parte previsto, anche se solo implicitamente dal Regolamento (CE) n. 852 del 2004 il quale impone che tutti gli operatori del settore alimentare siano sono tenuti ad adottare il metodo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, ossia Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) al fine di prevenire i pericoli correlati alla produzione, trasformazione e somministrazione degli alimenti, ivi compreso il prericolo relativo alla presenza di allergeni che dovrà essere adeguatamente valutato all'interno del proprio manuale di autocontrollo.

Con il fine di agevolare tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione degli adempimenti introdotti, la Commissione Europea ha messo a disposizione il documento "Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori", all'interno del quale sono contentute le risposte ai quesiti più frequenti in materia.

Consulta il testo integrale del Regolamento (UE) N.1169/2011 del 25 ottobre 2011

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