Il ministero dello Sviluppo Economico ha fornito con la risoluzione n. 49477 del 26 marzo 2014 chiarimenti in merito alla possibilità per un titolare di attività di ludoteca per bambini, con annessa somministrazione di alimenti e bevande confezionate, sprovvisto dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., di poter designare un preposto che ricopra tale ruolo per un'altra ditta individuale.
In prima istanza all'interno della risoluzione si sottolinea la necessità di distinguere tra attività aperta al pubblico indistinto o attività riservata esclusivamente ad una determinata cerchia di soggetti (bambini che frequentano la ludoteca previa regolare iscrizione), poichè, in quest'ultimo caso, le modifiche apportate al testo originale del Decreto Legislativo ed in particolare al comma 6 dell'articolo 71 non è più richiesto il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.
Qualora invece l'attività sia rivolta ad un pubblico indistinto, il titolare della stessa può avvalersi della figura del preposto il quale può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti di vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare n. 3656/C del 19.02.2012, che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Consulta la risoluzione n. 49477 del 26 marzo 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico.