Il ministero dello Sviluppo Economico risponde ad un quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Nel dettaglio si chiede di conoscere se possa essere considerato in possesso del requisito professionale ai fini dell'avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71 comma 6 lettera b) del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., un socio lavoratore che svolga attività professionale di organizzazione sagre ed eventi di piazza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande oltre alla organizzazione di spettacoli e trattenimenti musicali, essendo trascorsi oltre due anni dall'inizio dell'attività da parte della sua società.
Con la risoluzione n.49463 del 26 marzo 2014 si asserisce che poiché, nel caso in questione, la società opera in modo permanente ed essendo il socio iscritto all'INPS quale lavorante nell'impresa a tempo pieno e permanentemente, qualora lo stesso possa comprovare che la mansione assegnata, adeguatamente qualificata, abbia avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande e sia stata svolta per almeno due anni anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, il lavoratore può essere considerato in possesso del requisito professionale richiesto.
Il requisito temporale (almeno due anni negli ultimi cinque anni) è comprovabile altresì dall'iscrizione alle prescritte forme assicurative.
Consulta la risoluzione n. 49463 del 26 marzo 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico.