Con la risoluzione n. 45577 del 19 marzo 2014 il Ministero per lo sviluppo economico risponde ad un quesito circa il possibile riconoscimento del Diploma di istituto tecnico commerciale (conseguito nell'anno 1994) quale requisito professionale per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 comma 6 lettera c) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.
In virtù dell'articolo e del comma citato l'esercizio di tali attività è consentito a chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
A tal proposito il Ministero precisa che la validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale deve essere valutata sulla base dell'effettivo programma di studio prescritto dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e riferisce che già la circolare 3642/C del 15 aprile 2011 ha fornito indicazioni sui titoli di studio che permettono l'ottemperanza al requisito normativo.
Tuttavia tale circolare fa riferimento all'ordinamento scolastico entrato in vigore dall'anno 2010/2011 e per tanto non è applicabile al caso in esame.
Tuttavia essendo stato, il diploma di Ragioniere, conseguito prima del nuovo ordinamento dell’indirizzo commerciale, entrato in vigore nell’anno scolastico 1996/97, il piano di studi prevedeva l'insegnamento della materia “Merceologia”, che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari; di conseguenza possono essere considerati validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi i cui corsi di studi ricomprendono la materia “Merceologia” riferibili anche ai prodotti alimentari.
Consulta la risoluzione n. 45577 del 19 marzo 2014 del Ministero per lo sviluppo economico.