Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 22 febbraio 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2018 con il quale si procede all'approvazione del MUD 2019.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (di seguito denominato MUD) deve essere presentato alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, da tutti i soggetti produttori di rifiuti fatta eccezione per:
- i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi)
- i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.
- le imprese produttrici esclusivamente di rifiuti non pericolosi che esercitano:
- attività di demolizione o costruzione;
- attività di commercio o di servizio.
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
La data prevista per la trasmissione della comunicazione è fissata dal DPCM al solito per il 30 aprile 2019 tuttavia slitta a a sabato 22 giugno 2019 ossia 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto.