gestione rifiuti e sottoprodottiPubblicato il 15 febbraio 2017 in Gazzetta Ufficiale il DM n.264 del 13 ottobre 2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".
Il Decreto Ministeriale ha l'obiettivo di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e definisce specifici criteri per assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.

Chiarita inizialmente la definizione di "prodotto", "residuo di lavorazione" e "sottoprodotto" il DM impone che spetti al produttore dimostrare, dal momento della produzione sino al momento del loro impiego, che le sostanze o gli oggetti, identificati come sottoprodotti, siano effettivamente destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

La certezza dell'utilizzo può essere dimostrata a partire dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi. 
Costituiscono inoltre prova della certezza dell'utilizzo l'esistenza di documenti contrattuali tra il produttore ed intermediari o utilizzatori finali, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione; tuttavia in mancanza di tale documentazione il produttore dovrà redigere una scheda tecnica del sottoprodotto, i cui contenuti sono dettagliati all'allegato 2 al medesimo Decreto Ministeriale.
Tali schede tecniche dovranno essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità' fissate dalla normativa sui registri IVA, e dovranno indicare tra l'altro tempistiche e modalità per il deposito  e per la movimentazione del sottoprodotto (definite in via generale dall'art. 7), dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione.

La cessione del sottoprodotto dovrà essere altresì accompagnata da una dichiarazione di conformità (conforme al modello definito nell'allegato 2 al DM) attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla scheda tecnica di cui al paragrafo precedente.

Produttore ed utilizzatore del sottoprodotto dovranno inoltre iscriversi, senza alcun onere economico, in un apposito elenco, istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti con il fine di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti.

Il DM 264/2016 fornisce noltre all'allegato 1 un elenco delle principali norme di riferimento in materia per specifiche categorie di residui produttivi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali secondo quanto definito dall'art. 6.

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