E' entrata in vigore il 24 giugno 2020 la Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.
La Direttiva 2000/54/CE è stata redatta con lo scopo di prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici e fornisce all'allegato III una classificazione degli agenti biologici basta sull'effetto esercitato dagli stessi sull'uomo.
La nuova Direttiva (UE) 2020/739 modifica tale allegato inserendo nella tabella relativa ai virus (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») la nuova voce "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" classificando tale agente biologico quale appartenente al gruppo 3.
Ricordiamo che sono agenti biologici appartenenti al gruppo 3 tutti quegli agenti biologici che possono causare malattie gravi in soggetti umani e che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Tale Direttiva dovrà essere recepita entro il 24 novembre 2020 dalla normativa nazionale dei singoli stati membri, normativa che in Italia è rappresentata dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro sul lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, che definisce la classificazione degli agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4 nell'allegato XLVI.
La classificazione risulta particolarmente importante per la valutazione del rischioalutazione del rischio biologico e per la determinazione delle misure specifiche da adottare nei laboratori e negli stabulari poiché il livello di contenimento, ossia il livello di biosicurezza, di tali ambienti deve essere determinato proprio in funzione del gruppo di appartenenza degli agenti biologici manipolati.
L'inserimento del SARS-CoV-2 tra gli agenti biologici del gruppo 3 implica che la manipolazione di questo agente biologico debba essere effettuata in laboratori con livello di contenimento 3 (per il dettaglio delle caratteristiche di tali laboratori veedre il "Manuale di sicurezza nei laboratori" redatto dall'ISPESL che traduce il manuale “Laboratory Biosafety Manual”, terza edizione (2004) pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). La direttiva tuttavia inserisce un'importante nota a riguardo specificando che il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo (ad esempio le attività di sequenziamento e di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT)) riguardante il SARS-CoV-2 possa essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Mentre permane per il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 l'obbligo di manipolazione in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.
Leggi il testo integrale della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020