Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro al quesito formulato dalla regione Toscana in merito alla possibilità da parte degli Enti ispettivi di poter applicare la Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106” con particolare riferimento al punto d) del l'allegato 1 alla circolare stessa.

L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro annovera tra le attività che rientrano nel campo di applicazione del capo III relativo alla "protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" le attività di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
L'articolo 249 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro tuttavia sancisce altresi, che nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dal documento di valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 (notifica preliminare), 251, comma 1 (specifiche misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (iscrizione al registro degli esposti), nelle seguenti attività:

  • brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  • rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  • incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  • sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

La citata circolare Ministeriale all'allegato 1 fornisce una maggior grado di dettaglio di ciascuna attività indicata dall'art. 249 del Testo Unico definendo l'attività di sorveglianza e controllo dell’aria come l'attività “di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

La commissione si esprime a riguardo asserendo che il punto d) dell'allegato 1 alla circolare Ministeriale trova applicazione esclusivamente per tutti coloro che fanno attività di previsione di cui all'art. 246 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. e comunque non deve essere esclusa da parte del Datore di Lavoro la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’art. 236 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - dello stesso Decreto Legislativo.

Leggi il testo integrale dell'Interpello n.02/2019 “Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106"