La Commissione degli Interpelli risponde all'istanza formulata dalla UILtrasporti sull'obbligo da parte del Datore di Lavoro di dover annoverare nel corso della valutazione dei rischi anche quei rischi, cui è esposto in particolare il personale viaggiante delle compagnie aeree, legati e dipendenti dalle condizioni geo-politiche dei paesi esteri.
In particolare si chiede di conoscere se all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi debba essere altresì valutata la situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security quale causa potenziale di pericoli cui potrebbero esposti i lavoratori durante la temporanea permanenza all'estero.
La Commissione per gli Interpelli, richiamando il principio sancito dall'articolo 2087 del Codice Civile secondo il quale "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" e ricordando come l'art.28 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro attribuisca al datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo, conferma la necessita di dover valutare altresì tale tipologia di rischi.
Nell'interpello n 11 del 2016 si chiarisce inoltre che l'obbligo di valutazione di tali rischi, definiti nel documento come «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento, sussista qualora tali pericoli non siano considerati astrattamente ma abbiano invece la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.
L'interpello chiarisce al di la del caso specifico l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di dover valutare non solo i rischi normati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ma bensì tutti i rischi cui sono esposti i lavoratri nell'esercizio dell'attività lavorativa.