Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 non si sofferma solo ed esclusivamente sulla disciplina della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ma interviene altresì fornendo ulteriori importanti dettagli a quanto già disciplinato da un altro Accordo Stato-Regioni, quello del 21 Dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37 del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
L'Accordo infatti ribadisce che tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro debbano essere tenuti da docenti che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 e chiarisce tuttavia che i corsi disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 (corso di formazione per lavoratori, corso di formazione per preposto, corso di formazione per dirigenti) possano essere erogati altresì dal Datore di Lavoro nei confronti dei propri lavoratori purchè il Datore di Lavoro stesso si in possesso dei soli requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, ossia abbia frequentato idoneo corso di formazione conforme ad un altro Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 quello relativo alla formazione del DL/RSPP.
Si provvede inoltre alla modifica dell'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori specificando che la collaborazione definita ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. debba essere richiesta esclusivamente agli organismi paritetici, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda, sopprimendo di fatto i riferimenti agli enti bilaterali presenti nel citato accordo nonchè sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».
Importante novità riguarda la possibilità sancita da tale Accordo di poter effettuare, per i soli lavoratori di aziende classificate a rischio basso in conformità a quanto stabilito dall'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, in modalità e-learnig non solo la formazione generale dei lavoratori ma anche la formazione specifica. Tale possibilità è altresì estesa a quei lavoratori che, pur appartenendo ad attività classificate a rischio medio o alto, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del paragrafo 4 “Condizioni particolari” del citato Accordo.
Ulteriore modifica all'Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori riguarda i lavoratori somministrati riguardo ai quali si specifica (modificando la nota del paragrafo 8 del citato Accordo) che in caso di somministrazione di lavoro la formazione e l'addestramento debba essere effettuata a carico del somministratore, prevedendo tuttavia la possibilità che tale obbligo si sia adempiuto dall'utilizzatore qualora il contratto di somministrazione lo preveda.