sorveglianza sanitaria RomaCon l'interpello n.8 del 12 maggio 2016 Utilitalia ha formulato un'istanza di interpello per conoscere a chi spetti l'obbligo di attuare la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nel caso di distacco del personale.

A tal proposito si evidenzia come l'art.3 comma 6 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro disciplina esplicitamente che "nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.".

Pertanto appare evidente che fermo restando l'obbligo da parte del distaccante di ottemperare all'obbligo di informazione e formazione del lavoratore (tale formazione dovrà essere comunque integrata dal distaccatario, a tal proposito leggi l'articolo "La tutela del lavoratore distaccato") al Datore di Lavoro beneficiario della prestazione, ossia il distaccatario, spetta l'obbligo di adempiere a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro , ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

Leggi il testo integrale dell'interpello n. 8/2016 su "corretta interpretazione all’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 del d.lgs. n. 81/2008"