INAIL comunicazione telematicaIl 22 Marzo è entrato in vigore il D.Lgs. 151/2015 che con l'articolo 21 del modifica l'articolo 53 del DPR n. 1124/65 in materia di comunicazione relativa ad infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Le modifiche intervengono attribuendo l'obbligo di denuncia al medico che si occupi di prestare la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro, il quale provvede alla trasmissione del certificato telematico all'istituto assicuratore contestualmente alla sua compilazione.

Il principale cambiamento interessa infatti il settimo comma dell'art.53 del citato DPR che è integrato con quanto segue:

"Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo
esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni."

Non sarà pertanto più compito del datore di lavoro la trasmissione telematica del certificato all'Istituto assicuratore (INAIL).
Restano comunque a carico del lavoratore l'obbligo di comunicare gli estremi del certificato medico al datore di lavoro ed al Datore di Lavoro quello di inviare all'INAIL la denuncia di infortunio o malattia professionale (identificando gli estremi del certificato medico) entro due giorni da quando ne ha ricevuto notizia dal lavoratore.
La sanzioni per il Datore di Lavoro conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di denuncia possono variare da un 1.290 € a 7.745,00 €.

Leggi il testo integrale del D.Lgs. 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183."