Dal 1° gennaio 2016, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 605/2014 recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”, la formaldeide, classificata in origine quale "sospetta cancerogena", muta la sua classificazione e rientra nella classe "Cancerogeno 1B" ovvero sostanza per le quale sono noti effetti cancerogeni sulla base di studi condotti sull’uomo e sostanze per le quali si presumono effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi condotti su animali.
La formaldeide è un potente battericida che trova, in soluzione, largo impiego come disinfettante per uso domestico, nella produzione di tessuti a livello industriale, per la conservarezione di campioni di materiale biologico o come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o MDF oltre ad essere contenuta nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti e nelle pareti divisorie degli uffici open space.
La formaldeide può essere considerato come un nquinante ubiquitario, anche domestico essendo infatti rilasciato nell'aria dai mobili nella loro fase iniziale di vita.
A tal proposito si evidenzia come già siano presenti delle normative che regolamentano i contenuti di tale sostanza nei mobili in commercio. Il Decreto 10 ottobre 2008 recante "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno" dispone infatti che "i pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati sia semilavorati che prodotti finiti" contenti aldeide formica "devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità ai valori limite" definiti nello stesso decreto. Pertanto è necessario che le aziende che acquistano mobili per i propri uffici provvedano a verificare la presenz di detta certificazione.
Ma quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro che tale variaizone comporta?
In prima istanza il Datore di Lavoro dovrà provvedere ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi applicando quanto disposto dal capo II del titolo IX "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del D-Lgs. 81/2008 e s.m.i., individuando con l'ausilio di RSPP e Medico Competente adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare in cao di esposizione.
Successivamente, in caso di lavoratori esposti e sulla base dell'esito della valutazione del rischio, il Medico Competente dovrà provvedere a:
- istituire o integrare il registro degli esposti a cancerogeni;
- sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto, effettuare visita di sorveglianza e inviare la cartella sanitaria e di rischio all'ex ISPESL (INAIL).