Piano Operativo di Sicurezza RomaCon l'interpello n.03/2015 la Commissione degli Interpelli risponde alla Federazione Nazionale UGL Sanità che ha chiesto chiarimenti sulla necessità da parte delle imprese familiari, che operano in un cantiere temporaneo e mobile, di redigere il piano operativo di sicurezza POS di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'allegato XV dello stesso decreto legislativo.

Premesso che l'impresa familiare, istituita e disciplinata dall'art. 230 bis del codice civile, si configura qualora un familiare presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare partecipando agli utili, salvo che sia configurabile un diverso rapporto di lavoro, l'art.96 del D.Lgs. 81/2008 recita "I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti [...omissis...] redigono il piano operativo di sicurezza" esplicitando senza alcun dubbio che altresì le imprese familiari sono obbligate ad adempiere a tale obbligo.

Diverse invece sono le considerazioni che riguardano i contenuti minimi. Infatti, ai fini dell'ottemperanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, all'impresa familiare si applica esclusivamente l'art. 21 del testo unico, pertanto nel POS dovranno essere declinati tutti punti previsti dall'allegato XV ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del RSPP, degli addetti al primo soccorso, addetti antincendio, etc.

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