IPPCIl Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha di recente emanato una nota (prot. 27569) con la quale definisce importanti chiarimenti in merito ai criteri di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento necessari a seguito delle modifiche apportare dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)".

Il documento si sofferma su dieci differenti aspetti:

  1. Individuazione della capacità produttiva dell’installazione;
  2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
  3. Parti di installazione gestite separatamente;
  4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività;
  5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento;
  6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore;
  7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT;
  8. Attività di produzione di farine per mangimi;
  9. Obblighi vari (limiti “tabellari”, tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA;
  10. Attività di sperimentazione.

In questo articolo si procederà alla trattazione del primo punto relativo alla individuazione della capacità produttiva dell’installazione.

Per determinare l'applicabilità della disciplina IPPC, l'allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale definisce per ciascuna attività produttiva delle soglie di produttività, fatta eccezione per quei casi in cui la significatività ambientale dell'attività industriale prescinda dalla sua dimensione (es. raffinerie, cokerie, sinterizzazione minerali metallici, industria dell’amianto, impianti chimici, ecc.).
Alla luce di tale modalità di individuazione del campo di applicazione ci si può ritrovare in due distinti casi:

  1. la capacità produttiva massima è fissata da limiti legali;
  2. la capacità produttiva massima è legata alle caratteristiche tecniche dell'impianto;
  3. la capacità produttiva massima non è facilmente desumibile a causa delle modalità di gestione dell'impianto.

Il primo caso è quello tipico di attività produttive per le quali le limitazioni alla capacità produttiva sono fissate da obblighi di legge, da condizioni VIA o da prescrizioni autorizzative (ad esempio, divieto di impiegare caldaie di riserva in contemporanea con le altre). Condizione necessaria perchè si possa considerare tale limite come riferimento per l'applicabilità della normativa IPPC è che il rispetto di tali obblighi/limiti sia continuamente monitorato dal gestore e che il monitoraggio stesso sia oggetto di un report annuale da inviare all'autorità competente. Qualora si venga meno all'obbligo di monitoraggio e/o di comunicazione o si superino detti limiti "decadono le condizioni per considerare significativo il limite legale alla capacità produttiva e pertanto l’esercizio in assenza di AIA, ove il fatto non costituisca più grave reato, può determinare l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 29-quatuordecies, comma 1, del D.Lgs. 152/06, nonchè l’intervento, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, lettera d, del D.lgs. 152/06, dell’autorità competente in materia di AIA.".

Il secondo caso è di più facile soluzione poichè il limite produttivo è legato ai "dati di targa" dell'impianto dai quali può essere facilmente desunto.

Più complesso invece è il terzo caso poichè può verificarsi in alcune aziende che la produzione e/o i processi possano essere discontinui, i prodotti possano essere diversificati, i processi sequenziali o si sia in presenza di più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente e/o in contemporanea. In tal caso la nota prodotta dal MInistero fornisce in maniera univoca la defnizione di capacità produttiva dell'impianto come segue:

  1. in caso di discontinuità dei processi si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera, tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
  2. in caso di pluralità di prodotti si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia;
  3. in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo;
  4. in caso di pluralità di linee si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
  5. per capacità specifica si considera il funzionamento dell'apparecchiatura (ovvero della linea) ai dati di targa.

Nei prossimi articoli si proseguirà con l'analisi dettagliata del documento

Leggi il testo integrale della nota "Criteri del coordinamento IPPC - Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46."